La sostituzione degli accessori non marcati CE è regolata dal decreto ministeriale 3 novembre 2004. L'Art. 5 riguarda la sostituzione dei dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività soggette ai controlli VVF.
I dispositivi non
muniti di marcatura CE già installati dovranno essere sostituiti a cura
del titolare dell'attività con dispositivi a norma del presente decreto
in tali situazioni:
· rottura del dispositivo
· sostituzione della
porta
· modifiche dell'attività
che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo
· in ogni caso entro
sei anni dall'entrata in vigore del decreto (entro il 16 febbraio 2011).
La manutenzione dei
dispositivi dovrà comunque garantire il mantenimento della funzionalità
originaria.