Prevenzione incendi
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PREVENZIONE INCENDI - CRITERI DI INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE COLLOCATE LUNGO LE VIE DI EMERGENZA

Con decreto 3 novembre 2004 (Pdf 70,5 Kb) , che è entrato in vigore il 16 febbraio 2005, sono state dettate nuove prescrizioni che stabiliscono i criteri di scelta dei dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di emergenza e le indicazioni per la manutenzione.

Tali disposizioni devono essere osservate in tutte le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, naturalmente nel caso in cui sia effettivamente prevista l'installazione di tali dispositivi sulle porte delle vie di esodo.

In particolare è stabilito quanto segue:

· i dispositivi devono recare la marcatura CE ai sensi del decreto 246/1993 ( decreto di attuazione della direttiva direttiva 89/106/CEE - Pdf 90,5 Kb) relativo ai prodotti da costruzione;

· relativamente ai criteri di scelta dei dispositivi segnaliamo, con riferimento alle attività non aperte al pubblico, che è fatto obbligo di installare dispositivi conformi alla norma UNI EN 179 (o eventualmente altra norma di contenuto equivalente) quando le porte delle vie di esodo sono utilizzabili da un numero di persone compreso tra 10 e 25; i dispositivi devono invece essere conformi alla norma UNI EN 1125 ( o altra equivalente) quando la porta è utilizzabile da più di 25 persone oppure nei locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio con più di cinque lavoratori addetti. Sono inoltre previste indicazioni per le attività aperte al pubblico. Alla luce di quanto sopra sarà quindi opportuno verificare, anche attraverso la dichiarazione di conformità CE rilasciata dal produttore, quale sia la norma tecnica di riferimento applicata al fine di accertare la conformità alle disposizioni di questo decreto;

· tra l'altro, è prescritto l'obbligo per l'installatore di redigere e rilasciare all'utilizzatore una dichiarazione di corretta installazione che dovrà essere conservata dal titolare dell'attività.

· il titolare dell'attività è inoltre tenuto ad effettuare la corretta manutenzione dei dispositivi nel rispetto di tutte le istruzioni fornite dal produttore e ad annotare tali operazioni nel registro relativo agli interventi di manutenzione e controllo previsto dal DPR 37/1998. Si evidenzia che la norma UNI EN 179 riguarda i dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta mentre la norma UNI EN 1125 è relativa invece ai dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale.

Disposizioni transitorie

I dispositivi non muniti di marcatura CE già installati dovranno essere sostituiti a cura del titolare dell'attività con dispositivi a norma del presente decreto in tali situazioni:

· rottura del dispositivo

· sostituzione della porta

· modifiche dell'attività che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo

· in ogni caso entro sei anni dall'entrata in vigore del decreto (entro il 16 febbraio 2011).

La manutenzione dei dispositivi dovrà comunque garantire il mantenimento della funzionalità originaria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedi il Glossario per la definizione dei termini tecnici

 

 

 

 

 

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