La
direttiva Europea 89/106/CEE (pdf 90kb) recepita in Italia
con il Dpr 246/93 ha l'obiettivo di assicurare la libera circolazione
dei prodotti da costruzione per il superamento di qualsiasi
barriera protezionistica nazionale nei paesi della Comunità
Europea inoltre si basa su sei grandi linee di comportamento:
1. Resistenza
meccanica e stabilità
2. Sicurezza
in caso d'incendio
3. Igiene
salute, ambiente
4. Protezione
acustica
5. Risparmio
energetico ed isolamento termico
Questa
direttiva comunitaria è rappresentata dalla marcatura CE
La marcatura
CE è già conosciuta perché presente sugli elettrodomestici,
sui computer, sui giochi etc. La sigla CE ( comunità europea)
è apposta dal fabbricante del prodotto ed attesta la conformità
del prodotto stesso alle direttive europee es. Direttiva macchine,
Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica, Direttiva
prodotti da costruzione.
Col tempo
sarà obbligatoria per tutti i prodotti.
La Comunità
Europea ha voluto, con questa marcatura, garantire 375 milioni
di abitanti circa una affidabilità minima del prodotto (le
sei grandi linee della direttiva 89/106/CEE)
Dal 1993
(data di recepimento della direttiva 89/106/CEE) l'espressione
marchio CE non esiste più ed è stata sostituita con MARCATURA
CE. Infatti non si tratta di un elemento distintivo dei prodotti
industriali o commerciali bensì di un elemento uniformatore
e quindi non può essere confuso con qualcosa che tende a distinguersi,
ad identificarsi. Da qui la decisione del legislatore di utilizzare
l'espressione marcatura CE piuttosto che marchio CE.
La direttiva
prodotti da costruzione (89/106/CEE) rinvia a dei testi tecnici
di attuazione che condizionano la messa sul mercato di un
prodotto.
Questi
testi sono le norme armonizzate e rappresentano un lungo lavoro
collettivo che permette di migliorare l'affidabilità di un
prodotto, la qualità e la prevenzione dei rischi legati al
suo utilizzo.
La
norma EN 1155
Questa
norma riguarda i dispositivi elettromagnetici fermaporta per
le porte ad anta ed impone che il marchio CE sia presente
sul foglio di istruzioni ed è accettato che lo stesso marchio
sia sul prodotto stesso.
Dal 1°Ottobre
2004 nessun elettromagnete fermoporta può essere immesso sul
mercato per la prima volta senza il marchio CE.
I prodotti
che alla data del 1°Ottobre 2004 sono già stati messi sul
mercato e che quindi si trovano nei magazzini dei distributori,
possono circolare fino al 30 Settembre 2005 dopodichè anch'essi
dovranno avere il marchio CE.
La responsabiltà
quindi sarà di coloro che vendono, installano prodotti non
conformi alla norma EN 1155
La marcatura
CE derivante dalla direttiva CEE 89/106 che regolamenta i
prodotti da costruzione, interessa i seguenti accessori per
serramenti:
Gli accessori
di cui sopra devono essere marcati CE da parte del loro produttore
in accordo con le corrispondenti norme di prodotto; sul
marchio compare la classificazione.
esempio
per i magneti fermaporta:
Carattere |
Caratteristica |
Valori
possibili |
1° |
Categoria
d'uso |
Grado
3 - Uso molto frequente da parte di pubblico poco
propenso a fare attenzione |
2° |
Numero
dei cicli di prova |
Grado
5 = 50.000 cicli
Grado
8 = 500.000 cicli
Nel
caso della certificazione sopra indicata significa che
l'elettromagnete in questione è stato provato
per almeno 500.000 cicli. |
3° |
Forza
del dispositivo |
Massa
della porta |
4° |
Resistenza
al fuoco |
Grado
0 - Non approvato per le porte tagliafuco
Grado
1 - Approvato per le porte tagliafuoco/tagliafumo |
5° |
Sicurezza
per le persone |
Grado
1 - Tutti i dispositivi svolgono un'importante funzione
di sicurezza per le persone |
6° |
Resistenza
alla corrosione |
Secondo
la norma 1670 questi sono i gradi di resistenza :
-
grado 0 = nessuna resistenza alla corrosione
-
grado 1 = debole resistenza alla corrosione
-
grado 2 = resistenza media alla corrosione
- grado 3 = resistenza elevata alla corrosione
-
grado 4 = resistenza molto elevata alla corrosione |
La
norma EN 1634
Nella
Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2004, n. 155, è stato pubblicato
il decreto del Ministero dell'Interno 21 giugno 2004 "Norme
tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza
al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura".
Questo
provvedimento innova le procedure di omologazione delle porte
resistenti al fuoco, procedure che erano state approvate con
il decreto 14 dicembre 1993 "Norme tecniche e procedurali
per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione
di porte ed altri elementi di chiusura" .
Il principale
motivo della sua emanazione è legato alla necessità di adottare
anche in Italia le disposizioni comunitarie più recenti in
materia di resistenza al fuoco degli elementi di chiusura.
Tra le
diverse norme che hanno motivato il nuovo atto, in particolare,
nella premessa vengono citate le norme: ·
UNI EN 1363-1:2001 e UNI EN 1363-2:2001 "Prove di resistenza
al fuoco: requisiti generali" e "Prove di resistenza al fuoco:
procedure alternative ed aggiuntive"; · UNI EN 1634-1:2001
"Prove di resistenza al fuoco per porte ed elementi di chiusura";
· EN 1191:2000 ed EN 12605:2000 "Windows and doors - Resistance
to repeated opening and closing - Test method" e "Industrial,
commercial and garage doors and gates - Mechanical aspects
- Test method".
Tra
queste norme, la UNI EN 1634-1:2001, che specifica il metodo
di determinazione della resistenza al fuoco delle porte e
di altri elementi di chiusura da installare nelle aperture
degli elementi di separazione verticali, costituisce il riferimento
più importante.
Per illustrare
in estrema sintesi il decreto, conviene partire dalla sua
articolazione, che riguarda sia gli aspetti procedurali che
quelli di natura tecnica legati alla produzione ed alla caratterizzazione
di questi prodotti.
Il contenuto
della nuova disposizione, quindi, non interessa solo il settore
dei produttori di elementi di chiusura ed il relativo interfaccia
dei laboratori, ma comprende norme che dovranno essere conosciute
da tutti coloro che partecipano al processo della prevenzione
incendi. Questi aspetti riguardano i doveri connessi all'installazione
delle porte resistenti al fuoco, una nuova terminologia sulla
classificazione, gli obblighi stabiliti in capo a chi immette
in commercio il prodotto ed anche a chi lo utilizza.
La nuova
terminologia proposta dal D.M. 21 giugno 2004
a) per
"Omologazione" si intende l'atto conclusivo attestante il
corretto espletamento della procedura tecnico-amministrativa,
illustrata nel presente decreto, finalizzata al riconoscimento
dei requisiti certificati delle porte resistenti al fuoco.
Con tale riconoscimento è autorizzata la riproduzione del
prototipo e la connessa immissione in commerciodi porte resistenti
al fuoco omologate, con le variazioni consentite dalla norma
UNI EN 1634-1 nel campo di applicazione diretta del risultato
di prova integrate dalle variazioni ;
b) per
"Prototipo" si intende il campione, parte del campione medesimo
e/o la documentazione idonea alla completa identificazione
e caratterizzazione della porta omologata, conservato dal
laboratorio che rilascia il certificato di prova;
c) per
"Porta omologata" si intende la porta o altro elemento di
chiusura per la quale il produttore ha espletato la procedura
di omologazione;
d) per
"Produttore" della porta resistente al fuoco, si intende il
fabbricante residente in uno dei paesi dell'Unione europea,
ovvero in uno dei paesi costituenti l'accordo SEE, nonché
ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o segno
distintivo sulla porta resistente al fuoco, si presenti come
rappresentante autorizzato dallo stesso purché residente in
uno dei Paesi dell'Unione europea, ovvero in uno dei Paesi
costituenti l'accordo SEE;
e) per
"Laboratorio" si intende l'area di protezione passiva della
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica
del Ministero dell'interno o altro laboratorio italiano autorizzato
ai sensi del decreto del Ministero dell'interno 26 marzo 1985,
ovvero altro laboratorio, riconosciuto in uno dei Paesi dell'Unione
europea o dei Paesi contraenti l'accordo SEE, che provvede
alla esecuzione delle prove e all'emissione del certificato
di prova ai fini dell'omologazione della porta resistente
al fuoco;
f) per
"Certificato di prova" si intende il documento, rilasciato
dal laboratorio o da un organismo di certificazione, con il
quale, sulla base dei risultati contenuti nel rapporto di
prova, si certifica la classe di resistenza al fuoco del campione
sottoposto a prova;
g) per
"Rapporto di prova" si intende il documento, rilasciato dal
laboratorio a seguito della prova, riportante quanto indicato
al punto 12 della norma EN 1634-1 e al punto 12.1 della norma
EN 1363-1;
h) per
"Dichiarazione di conformità" si intende la dichiarazione,
rilasciata dal produttore, attestante la conformità della
porta resistente al fuoco alla porta omologata e contenente,
tra l'altro, i seguenti dati: h.1) nome del produttore; h.2)
anno di costruzione; h.3) numero progressivo di matricola;
h.4) nominativo del laboratorio e dell'organismo di certificazione
se diversi; h.5) codice di omologazione; h.6) classe di resistenza
al fuoco.Con la dichiarazione di conformità il produttore
si impegna a garantire comunque la prestazione certificata,
quali che siano le modifiche apportate alla porta resistente
al fuoco tra quelle consentite nell'atto di omologazione;
i) per
"Marchio di conformità" si intende l'indicazione permanente
ed indelebile apposta dal produttore sulla porta resistente
al fuoco contenente almeno il numero progressivo di matricola
ed il codice di omologazione;
j) per
"Libretto di installazione, uso e manutenzione" si intende
il documento, allegato ad ogni singola fornitura di porte
resistenti al fuoco, che riporta, come minimo, i seguenti
contenuti: j.1) modalità ed avvertenze d'uso; j.2) periodicità
dei controlli e delle revisioni con frequenza almeno semestrale;
j.3) disegni applicativi esplicativi per la corretta installazione,
uso e manutenzione della porta;j.4) le avvertenze importanti
a giudizio del produttore.
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