Con decreto 3 novembre 2004, che è entrato in vigore il 16 febbraio 2005, sono state dettate nuove prescrizioni che stabiliscono i criteri di scelta dei dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di emergenza e le indicazioni per la manutenzione.
Nelle disposizioni transitorie si dispone che:
I dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati, dovranno essere sostituiti a cura del titolare dell'attività con dispositivi a norma del presente decreto in tali situazioni:
· rottura del dispositivo
· sostituzione della porta
· modifiche dell'attività che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo
· in ogni caso entro sei anni dall'entrata in vigore del decreto (entro il 16 febbraio 2011).
La manutenzione dei dispositivi dovrà comunque garantire il mantenimento della funzionalità originaria.