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Domanda :

  • Cos’è il Registro dei Controlli?

Risposta:

  • Il DPR n. 37 del 12 Gennaio 1998 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 20, comma 8 della legge 15 Marzo 1997 n.59” disciplina i procedimenti di controllo delle condizioni di sicurezza  per la prevenzione incendi attribuiti, in base alla vigente normativa, alla competenza dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, per le fasi relative all’esame dei progetti, agli accertamenti sopralluogo, all’esercizio delle attività soggette a controllo, all’approvazione delle deroghe alla normativa di conformità.

    Nell’ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al decreto  del Ministero dell’interno 16 Febbraio 1982, e successive modifiche e integrazioni.

    In particolare l’articolo n.5  del DPR  “Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività” cita testualmente:

    1 - Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal comando nel certificato di prevenzione o all’atto del rilascio della ricevuta a seguito della dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 5. Essi provvedono, in particolare, ad assicurare un’adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

    2 - I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l’informazione e la formazione del personale che vengono effettuati devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell’attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando.

    3 - Ogni modifica delle strutture o degli impianti, ovvero delle condizioni di esercizio dell’attività, che comportano un’alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l’interessato ad avviare nuovamente le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

    Notiamo ora che al punto 2  viene nominato un “registro dei controlli “sul quale  il responsabile dell’attività deve annotare tutto quanto richiesto a garanzia e verifica  del controllo sullo stato di mantenimento dei sistemi, dispositivi, ecc.

    Il modo in cui deve essere realizzato tale registro dei controlli è lasciato alla libera scelta di ognuno ed esistono diverse  soluzioni che possono essere adottate, in quanto importante non è tanto la forma quanto la sostanza: cioè il raggiungimento dell’obiettivo che pone il sopracitato decreto.

    In particolare, noi abbiamo scelto  di stilare questo documento con una struttura a “schede” e suddiviso in  5 parti:

    Parte I: schede relative ai controlli effettuati  dagli addetti interni e suddivise  per tipologia di controllo (es. estintori, idranti, uscite di emergenza, ecc.) e su ogni scheda, oltre alla periodicità del controllo richiesto, sono indicate le modalità di esecuzione del controllo stesso e il relativo verbale.

    Parte II: schede relative  ai controlli effettuati da ditte esterne (es. controllo semestrale estintori, pulizia filtri, sistemi di condizionamento) con relativo verbale.

    Parte III: Verbali stilati  dai lavoratori interni o dalle ditte esterne per segnalare eventuali anomalie riscontrate e che rendono necessario un intervento di manutenzione.

    Parte IV: verbali dei corsi di formazione e informazione dei lavoratori, delle nomine degli addetti alla evacuazione come previsto dal piano di emergenza e delle riunioni periodiche richieste della legge 626/94 (alcuni di questi documenti possono anche solo essere citati in quanto già raccolti nel Documento sulla valutazione dei rischi  secondo D.lgs. 626/94).

    Parte V: raccolta dei disegni relativi ai dispositivi di emergenza installati, alle vie di fuga ,ecc..

 

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Fonte: www.securindex.com