Politica
sulla Privacy |
In
questa sezione viene rilasciata, ai sensi del D.lgs 196/03,
l’informativa relativa al trattamento dati personali per
le seguenti categorie:
Il
codice sulla Privacy
Il
Codice entrato in vigore il 1° gennaio 2004 ha confermato
e aggiornato la disciplina in materia di sicurezza dei
dati personali e dei sistemi informatici e telematici
introdotta nel 1996.
Nel
nuovo Codice è stato confermato il principio secondo cui
le "misure minime", di importanza tale da indurre il legislatore
a prevedere anche una sanzione penale, sono solo una parte
degli accorgimenti obbligatori in materia di sicurezza
(art. 33 del codice).
Come
già previsto dalla legge n.
675/1996, si distinguono due distinti obblighi:
a)
l’obbligo più generale di ridurre al minimo determinati
rischi. Occorre custodire e controllare i dati personali
oggetto di trattamento per contenere nella misura più
ampia possibile il rischio che i dati siano distrutti,
dispersi anche accidentalmente, conoscibili fuori dei
casi consentiti o altrimenti trattati in modo illecito.
Resta in vigore, oltre alle cosiddette "misure minime",
l’obbligo di adottare ogni altra misura di sicurezza idonea
a fronteggiare le predette evenienze, avuto riguardo alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla
natura dei dati e alle caratteristiche del trattamento,
di cui si devono valutare comunque i rischi (art. 31).
Come in passato, l’inosservanza di questo obbligo rende
il trattamento illecito anche se non si determina un danno
per gli interessati; viola inoltre i loro diritti, compreso
il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali
che può essere esercitato nei confronti del titolare del
trattamento (artt. 1 e 7, comma 3, del Codice), ed espone
a responsabilità civile per danno anche non patrimoniale
qualora, davanti al giudice ordinario, non si dimostri
di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo (artt.
15 e 152 del Codice);
b)
nell’ambito del predetto obbligo più generale, il dovere
di adottare in ogni caso le "misure minime". Nel quadro
degli accorgimenti più ampi da adottare per effetto dell’obbligo
ora richiamato, occorre assicurare comunque un livello
minimo di protezione dei dati personali. Pertanto, in
aggiunta alle conseguenze appena ricordate, il Codice
conferma l’impianto secondo il quale l’omessa adozione
di alcune misure indispensabili ("minime"), costituisce
anche reato (art. 169 del Codice), che prevede l’arresto
sino a due anni o l’ammenda da 10 mila euro a 50 mila
euro, e l’eventuale "ravvedimento operoso" di chi adempie
puntualmente alle prescrizioni impartite dal Garante una
volta accertato il reato ed effettua un pagamento in sede
amministrativa, ottenendo così l’estinzione del reato.
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